Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 105 La facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge è conferita mediante decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, quando il presunto importo degli oggetti da vendere superi le lire 20.000.000. La facoltà stessa può essere data preventivamente con efficacia continuativa, dopo sentito il parere del Consiglio di Stato e con decreto registrato alla Corte dei conti, per tutti quei contratti pei quali concorrano costantemente e periodicamente le circostanze che danno luogo alla eccezione stabilita nel comma stesso.

Art. 106 Pei contratti che non sono stipulati nei ministeri, l'autorità delegata ne trasmette copia autentica al ministero competente, unendovi i relativi documenti.

Art. 107 I ministri e le autorità delegate per la approvazione dei contratti verificano la regolarità della seguita stipulazione, e la conformità dei patti stipulati con capitolati d'oneri, e le altre condizioni e clausole prestabilite. Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se gi sul progetto del contratto fosse stato sentito il parere del Consiglio di Stato, è necessario, prima di approvare e rendere eseguibile il contratto, sentire il parere del Consiglio medesimo sulla convenienza delle occorse modificazioni.

Art. 108 I decreti di approvazione debbono sempre emanare dai competenti ministri, non solo nel caso previsto nella seconda parte dell'articolo precedente, ma anche in tutti i casi nei quali il contratto stipulato non sia conforme al progetto e alle condizioni prestabilite su cui non fu sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 109 I decreti ministeriali di approvazione debbono essere motivati:

1) quando in tutto o in parte non sia adottato l'avviso del Consiglio di Stato;

2) quando vi sia difformità tra il progetto o il capitolato e il contratto, secondo che è espresso nel precedente art. 108.

Art. 110 Il decreto di approvazione dei contratti deve contenere le seguenti indicazioni:

1) la data del contratto;

2) il cognome e il nome del contraente o la ditta;

3) la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da cedere ed ogni altro oggetto del contratto;

4) la somma intiera che importa il contratto stipulato;

5) il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata o la spesa derivan te dal contratto.

Art. 111 Nei decreti di approvazione dei contratti per lavori, forniture o trasporti, deve essere indicata la somma dell'entrata o della spesa che ne derivi per lo Stato; e nei decreti di approvazione dei contratti pè quali segua variazione del valore del patrimonio dello Stato, dev'essere indicato il montare dell'aumento o della diminuzione corrispondente. Quando queste somme non possano accertarsi in modo determinato e preciso, sono indicate in via di approssimazione. In questo caso le variazioni che occorra di arrecare in più o in meno alle somme presuntive di entrata o di spesa, di aumento o di diminuzione nel patrimonio, sono approvate di volta in volta con decreti motivati del competente ministro da registrarsi, ove ci sia prescritto, alla Corte dei conti. Deve per sentirsi il Consiglio di Stato, allorquando colle variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma oltre il quale il Consiglio medesimo deve dare il suo parere.

Art. 112 I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorità che approvò il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse formalità seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite.

Art. 113 Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o l'autorità delegata per l'approvazione può negare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari. L'autorità delegata, nel caso in cui non ritenga di approvare il contratto, ne riferisce al ministro.

Art. 114 Quando nel capitolato gli oneri o nello schema del contratto sia stabilito un termine per l'approvazione, il contraente ha diritto di essere liberato da ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga emesso il decreto di approvazione. All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante la sua volontà di sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione che per rimane priva di effetti, se prima che pervenga all'amministrazione, il decreto di approvazione sia stato gi emesso. Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta.

Art. 115 I decreti di approvazione dei conti atti devono essere trasmessi alla ragioneria centrale e, se di importo eccedente le lire 20.000.000, anche alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e le registrazioni di loro competenza. Vi sono uniti una copia del contratto, tutti i documenti che debbono essere allegati al contratto come le perizie, il parere del Consiglio di Stato, gli atti d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento necessario.

Art. 116 La Corte dei conti, nel comunicare al Parlamento l'elenco dei contratti di cui all'art. 20 della legge, indica di ciascun contratto l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e il domicilio dei contraenti e, se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica, a licitazione privata, per appaltoconcorso o a trattativa privata. Sezione III Esecuzione dei contratti.

Art. 117 Allorché‚ i contratti sono stati approvati e, ove prescritto, registrati alla Corte dei conti, l'amministrazione provvede alla loro esecuzione.

Art. 118 Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura. Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le persone incaricate di vigilarne l'esecuzione devono riferirne all'autorità competente per l'esatto adempimento del contratto e per l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

Art. 119 Le persone poste alla direzione dei lavori e dalla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte n‚ alcuna altra variazione ai contratti stipulati. Se per qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorità od al ministero da cui dipendono con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti. Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto. Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, è tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate.

Art. 120 Nel caso di aumento o di diminuzione dei lavori oltre il quinto del prezzo di appalto ai sensi dell'art. 11 della legge, l'appaltatore, ove non si valga del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione. Capo V Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Art. 121 Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto o in economia sono soggette, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai singoli regolamenti pei diversi servizi.

Art. 122 Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall'amministrazione centrale cui la spesa riguarda. La collaudazione non può essere fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione dei lavori.

Art. 123 I regolamenti speciali accennati nel precedente art. 118, oltre alle cautele e norme ivi additate, determinano pure il sistema di sindacato da esercitare ed il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, non che i documenti da produrre in appoggio alle medesime.

TITOLO III Dell'anno finanziario, del bilancio di previsione e del rendiconto generale Capo I Dell'anno finanziario.

Art. 124 La gestione dell'anno finanziario riguarda tutte le operazioni relative alle en trate ed alle spese autorizzate colla legge del bilancio, o con leggi successive, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio dello Stato in conseguenza dell'esercizio del bilancio, o di altre cause da questo indipendenti.

Art. 125 Il conto generale del patrimonio dello Stato mette in evidenza il valore degli immobili giusta i relativi stati di consistenza, e quello dei mobili, derrate, materiali e altri valori di proprietà dello Stato risultanti dagl'inventari, nonché‚ l'importo dei crediti e dei debiti, all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario, indicando per ogni categoria di attività e di passività e nel complesso, le variazioni intervenute nell'esercizio stesso e le cause relative.

Art. 126 Col 30 giugno l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto (attualmente l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno ai sensi dell’art. 1, L. 1° marzo 1964 n. 62) Tutte le operazioni per accertare entrate, e impegnare o ordinare spese, terminano col suddetto giorno e i conti relativi si chiudono colle operazioni eseguite nel giorno stesso. Si chiudono col 30 giugno (attualmente l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno ai sensi dell’art. 1, L. 1° marzo 1964 n. 62) anche le operazioni relative alle riscossioni e ai pagamenti in conto dell'esercizio, salvo quanto è disposto dall'art. 61 della legge per il pagamento di spese mediante somme prelevate entro il detto termine dai funzionari delegati su ordini di accreditamento e dall'art. 68 per la consegna degli assegni emessi entro il termine medesimo. Le riscossioni fatte entro il 30 giugno (attualmente l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno ai sensi dell’art. 1, L. 1° marzo 1964 n. 62) dagli agenti, i conti dei quali pervengono alle amministrazioni centrali nei primi giorni del mese di luglio, sono computate nell'esercizio scaduto (l’art. 6, L. 9 dicembre 1928 n. 2783, sposta al 31 luglio il termine per la chiusura delle operazioni relative alle riscossioni e ai pagamenti in conto dell'esercizio). Capo II Del bilancio di previsione. Sezione I Norme generali.

Art. 127 Le entrate e le spese che si inscrivono negli stati di previsione di cui all'art. 34 della legge, rappresentano le competenze dell'esercizio, cioèè per le entrate ci che si crede potranno produrre durante l'anno finanziario i diversi cespiti di entrata stabiliti da leggi e quelli eventuali che sono prevedibili e per le spese quelle che il Governo è autorizzato a fare nel corso dell'anno medesimo per provvedere ai pubblici servizi ed agli obblighi assunti dallo Stato.

Art. 128 Le entrate del bilancio sono ripartite in titoli a secon da che siano tributarie, extratributarie o provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate del bilancio sono ripartite in categorie, secondo la loro natura. Le entrate relative all'ammortamento di beni patrimoniali, in misura pari al complesso dei corrispondenti stanziamenti di spesa, sono comprese in apposita categoria. Le entrate connesse alle operazioni di accensione di prestiti sono esposte distintamente da quelle di cui al precedente primo comma.

Art. 129 Le spese del bilancio sono ripartite in due titoli, secondo che siano della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) oppure della parte in conto capitale (o di investimento) . Nell'ambito di ciascun titolo le spese sono ripartite in sezioni, secondo le funzioni svolte dallo Stato. Nell'ambito delle sezioni, le spese del bilancio si suddividono in categorie, secondo la loro analisi economica. Le sezioni e le categorie sono annualmente indicate dalla legge di approvazione del bilancio. La loro numerazione e denominazione è uguale per tutti gli stati di previsione della spesa. Le spese connesse alle operazioni di rimborso di prestiti sono esposte distintamente da quelle di cui ai predetti titoli

 

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